Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 31/07/2007 n. 113

2) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell'Unità tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all'articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalità nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa data."; tt) all'articolo 164, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989 n. 155."; uu) all'articolo 175:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonchè nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, per le quali i soggetti aggiudicatori ritengono di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 153. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, il termine entro cui i soggetti aggiudicatori provvedono alla pubblicazione di un avviso indicativo, nonchè l'ufficio del soggetto aggiudicatore, competente a ricevere le proposte, presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili. L'avviso indicativo deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. Nell'avviso indicativo, pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66, il soggetto aggiudicatore individua il termine ultimo, comunque non inferiore a quattro mesi, entro il quale i promotori possono presentare le proposte. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine di cui al precedente periodo.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. E' facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 2 presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero può inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.";

3) al comma 3 le parole: "la proposta" sono sostituite dalle seguenti: "le proposte, presentate a seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1,"; vv) all'articolo 176, comma 12, le parole: "articolo 2410" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2412"; zz) all'articolo 177, comma 2, dopo la parola: "definitivo" sono aggiunte le seguenti: "; è applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c)"; aaa) all'articolo 185, comma 5, primo periodo, la parola: "sensibilmente" e la parola "sensibile:" sono soppresse; bbb) all'articolo 186, comma 1, dopo le parole: "previsti dalla legge 25 giugno 1909 n. 422", sono inserite le seguenti: "e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577,"; ccc) all'articolo 204, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'affidamento con procedura negoziata è altresì ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale."; ddd) all'articolo 206, comma 1,:

1) le parole: "Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui alle parti I, IV, e V, i seguenti

articoli della parte II, titolo I: " sono sostituite dalle seguenti: "Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli:";

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nessun altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali."; eee) all'articolo 241:

1) al comma 6, le parole: "In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile," sono sostituite dalle seguenti: "In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile,";

2) al comma 12, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma."; fff) all'articolo 243, comma 4, le parole: "per i motivi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile"; ggg) all'articolo 253:

1) al comma 3, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nei limiti di compatibilità con il presente codice";

2) al comma 12, dopo le parole: "mezzo esclusivo di comunicazione" sono aggiunte le seguenti: ", salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici"; hhh) all'articolo 256, comma 1, trentesimo capoverso, le parole: "88, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "88, commi 1, 2 e 3"; iii) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Ministero delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";

2) al primo periodo, dopo le parole: "riconosciuti a livello europeo" sono inserite le seguenti: ", emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture"; lll) all'allegato XXI, articolo 31, comma 4, dopo le parole: "norma europea UNI CEI EN ISO\IEC 17020" sono inserite le seguenti: "come organismi di ispezione di Tipo A, nonchè, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti"; mmm) all'articolo 38 dell'allegato XXI, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il soggetto aggiudicatore può trasmettere al Ministero delle infrastrutture, nonchè agli altri soggetti indicati all'articolo 165, comma 4, il progetto preliminare dell'opera, che può essere sottoposto alla approvazione del CIPE a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimen to, da formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione.".

Art. 3 - Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici

1. Al fine di assicurare più penetranti forme di controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonchè di tutelare più efficacemente le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei predetti contratti, al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni

a) all'articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole: "requisiti soggettivi" sono inserite le seguenti: "compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 266,"

b) all'articolo 5, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;";

2) dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: "s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145."

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: "dei Ministeri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati"

d) all'articolo 7, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g)."

e) all'articolo 38, comma 1:

1) alla lettera m) dopo le parole: "divieto di contrarre con la pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248";

2) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiara zioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. "

f) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.";

2) al comma 4, lettera g), dopo le parole: "commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni" sono inserite le seguenti: "nonchè in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità,"

g) all'articolo 40, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: "9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. 9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a revocare alla SOA l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione."

 

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